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Convegno sulla Riforma Rai entro il contesto dei Net Media

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REGOLAMENTO UE dell’11 aprile 2024

quadro comune per i servizi di media

Considerando 10

(definizione di “Servizio Pubblico”)

I fornitori di media di servizio pubblico dovrebbero essere intesi come i fornitori cui è stata affidata una missione di servizio pubblico e che ricevono finanziamenti pubblici per il suo adempimento. Non dovrebbero essere incluse le imprese private del settore dei media che hanno accettato di svolgere, in quanto parte limitata delle loro attività, determinati compiti specifici di interesse generale dietro pagamento.

Articolo 5

  1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di media di servizio pubblico siano indipendenti dal punto di vista editoriale e funzionale e forniscano in modo imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico definita a livello nazionale in linea con il protocollo n. 29.
  2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la nomina e il licenziamento del direttore o dei membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico siano finalizzate a garantire l’indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico.
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  3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di finanziamento dei fornitori di media di servizio pubblico si basino su criteri trasparenti e oggettivi stabiliti in anticipo. Tali procedure di finanziamento garantiscono che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate, sostenibili e prevedibili corrispondenti all’adempimento della loro missione di servizio pubblico e alla capacità di sviluppo nell’ambito di tale missione. Tali risorse finanziarie sono tali da salvaguardare l’indipendenza editoriale dei fornitori di media di servizio pubblico.

Attuazione Articolo 5 EMFA: alternative strategiche

Il passaggio 5 implica l’aggiornamento del DIGITAL SERVICE ACT con la seguente ipotesi di articolo:

Ipotesi di articolo dispositivo Capo II, 10 bis RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI 1) La responsabilità civile e penale del contenuto immesso o condiviso attraverso un diffusore di contenuti o una piattaforma on line a piattaforma online compete al destinatario del servizio (persona fisica o giuridica) autore del contenuto stesso e, secondo proporzionalità a coloro che lo condividono. 2) la responsabilità sub 1) compete alla piattaforma online o al servizio di mera diffusione al pubblico qualora la persona fisica o giuridica autrice del contenuto non sia identificabile per carenza, al rilascio dell’account di verifica comprovata senza acquisizione di dati personali.

Conseguenze

I Robot: divengono “ego aggiunti” di persone fisiche o giuridiche identificabili:

  1. L’algoritmo di raccomandazione gestirà solo interazioni di utenti reali.
  2. Il modello di business robot diviene impraticabile.
  3. La coppia denaro-robot scompare dalla Rete.
  4. Internet diviene Rete fra persone.
  5. Cresce l’efficacia di EMFA riguardo al pluralismo editoriale privato e all’imparzialità istituzionale del Servizio Pubblico.

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